Ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla P.A. solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000262838,__m=document
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