Relativamente all'utilizzo del trasferimento erariale destinato all'indennità del sindaco e, in particolare, della quota d'incremento dell'indennità medesima, prevista dal D.M. Interno 23 luglio 2020, nel caso di rinuncia a favore dell'ente, la Corte dei conti ritiene che la quota di contributo statale sia vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge, ossia al "concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco", giacché sulle predette somme grava, per legge, un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell'ente, né dalla volontà del sindaco, così che le quote non utilizzate per la finalità menzionata devono essere riversate allo Stato.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000248793,__m=document
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