Per la Cassazione (ordinanza n. 2749/2021) in caso di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, il procedimento giurisdizionale, volto alla dichiarazione di incandidabilità degli amministratori alle elezioni, non richiede che la condotta dell'amministratore integri gli estremi dell'illecito penale, ma rileva la responsabilità dell'amministratore nel grave stato di degrado amministrativo che sia stato causa di scioglimento del consiglio comunale. Se l'amministratore è il Sindaco, allora è sufficiente l'omessa vigilanza ai compiti che il testo unico degli enti locali ne attribuisce il dovere/potere di porre in essere.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000248789,__m=document
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