Il ricorso al Fondo per le demolizioni delle opere abusive erogate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. non rientra fra le forme d'indebitamento di cui all'art. 202 del T.U. n. 267 del 2000, con le conseguenze che ope legis discendono dall'inquadramento nei suddetti termini dell'istituto in parola; il relativo finanziamento proviene dall'autore dell'abuso edilizio, chiamato a rifondere le spese sostenute a tal fine dal comune; per fronteggiare il rischio del relativo mancato incasso, occorre accantonare nel bilancio dell'Ente adeguate somme al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000248867,__m=document
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