Il legislatore nazionale può individuare, al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo, cosicché non può ritenersi contrastante con il diritto comunitario l'attuale limite pari al 40% delle opere, previsto dall'art. 1, comma 18, della L. n. 55/2019 (cd. decreto Sblocca cantieri).
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000247637,__m=document
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