Nella GU n. 111 del 2020 è stato pubblicato il D.L. 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".
Nello specifico, il decreto in esame proroga il termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, stabilendo che la nuova normativa in materia si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, anziché a quelli iscritti dopo il 30 aprile 2020.
Contiene, inoltre, disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi, prevedendo, in particolare, che per le istanze presentate da detenuti per i reati di mafia o terrorismo, l'autorità competente, prima di pronunciarsi, chieda anche il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.
Per quanto riguarda invece il sistema di allerta Covid-19, dispone che, al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19, viene istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della salute, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2020.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000234001,__m=document
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