Il TAR dopo aver verificato che la commissione di concorso aveva stabilito tre criteri di valutazione per le prove scritte mentre ha effettuato una valutazione numerica unica, ha stabilito che la valutazione numerica delle prove concorsuali non abbisogna di ulteriori motivazioni in quanto espressione di giudizio tecnico discrezionale della Commissione. Inoltre, ha asserito che il sindacato sul giudizio dell’Amministrazione è possibile solamente nel caso in cui le decisioni della stessa siano manifestamente illogiche, irragionevoli ed irrazionali.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000233250,__m=document
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