Pubblicata, nella GU n. 109 del 2020, l’Ord. 26 aprile 2020 del Ministero della salute, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Secondo l’ordinanza in esame, tenuto conto della necessità di semplificare e razionalizzare l'acquisizione di dispositivi medici di importazione, per la durata dello stato di emergenza sanitaria, il nulla osta sanitario per l'importazione non per finalità commerciali dei beni mobili occorrenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, ivi compresi gli strumenti e gli apparecchi sanitari e i dispositivi di ventilazione, nonché per l'importazione ai fini dell'immissione sul mercato di dispositivi medici dello stesso tipo, è rilasciato dal competente USMAF sulla base di verifiche sull'apposizione della marcatura CE nonché sulla conformità al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46.
Nel caso in cui i dispositivi medici, controllati per l'importazione non per finalità commerciali, risultino privi di marcatura CE, il competente ufficio USMAF comunica l'esito del controllo sanitario al richiedente e al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 per gli adempimenti di competenza in relazione alla valutazione di conformità a norme tecniche o a soluzioni alternative, che comunque soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al dispositivo stesso.
Ai soli fini dell'importazione di mascherine chirurgiche e facciali filtranti FFP2 e FFP3, non costituisce impedimento al rilascio del nulla osta sanitario da parte dell'USMAF, né all'immissione in commercio, la circostanza che l'etichetta sia scritta in una delle lingue dell'Unione Europea diversa rispetto alla lingua italiana.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000233795,__m=document
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