Nella GU n. 107 del 2020, sono state pubblicate due ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, recanti "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".
Nello specifico, secondo l’Ord. 22 aprile 2020 n. 665, per l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, viene autorizzato ad istituire una Unità socio sanitaria a supporto del Sistema sanitario. L'Unità è composta da un massimo di 1.500 operatori socio sanitari. La partecipazione è su base volontaria e gli operatori individuati si rendono disponibili a prestare tale attività presso le residenze sanitarie assistenziali per anziani, le case di riposo per anziani, le residenze sanitarie assistenziali per disabili, nonché gli istituti penitenziari individuati dal Ministero della giustizia - Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, quest'ultimo esclusivamente per le strutture detentive.
L'Ord. 22 aprile 2020 n. 666, provvede, invece, ad integrare le disposizioni previste dalle ordinanze n. 654 e 656 del Capo del Dipartimento della protezione civile, in ragione del gravoso impegno del personale sanitario facente parte dell'Unità medico specialistica e di quella tecnico infermieristica ivi previste ed al fine di specificare in capo a quale Ente spetti la competenza a rimborsare le spese di viaggio e di alloggio, del predetto personale.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000233697,__m=document
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