Il fatto che un subappaltatore sia designato da uno o più concorrenti rappresenta un elemento insufficiente a far ritenere che una simile concertazione nella formulazione delle offerte sia causa di esclusione; anche l'ANAC ha ribadito che per affidamenti di forniture e servizi di importi superiori alla soglia comunitaria è consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000222767,__m=document
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