La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, disciplinata dalla disposizione ex art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione. In tale sede, l'interessato può ampiamente dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato derivante dall'esecuzione della demolizione delle opere abusive.
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