Le disposizioni legislative (art. 9, comma 1, L. n. 28/2000) prevedono che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto "E' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni". Il Sindaco che distribuisce opuscoli ai cittadini in tale periodo si assume la responsabilità amministrativa delle spese sostenute, qualificabili secondo i giudici contabili come danno erariale.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000223489,__m=document
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