Il contenzioso inerente l'esatto contenuto del divieto di proporre opere aggiuntive di cui all'art. 95, comma 14-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) è ricco di letture e interpretazioni sia da parte delle Stazioni appaltanti, sia da parte degli Operatori economici e sia naturalmente da parte dei Giudici amministrativi. La soluzione progettuale proposta nell'offerta tecnica e recante una miglioria coerente con gli obiettivi perseguiti dalla Stazione appaltante non può essere qualificata alla stregua di un'opera aggiuntiva. La proposizione di un'opera aggiuntiva, ove non qualificabile come soluzione migliorativa, comporta la non attribuzione di alcun punteggio ma non determina l'esclusione dell'offerta tecnica.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000223483,__m=document
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