a cura del Dott. Silvio Passalacqua - Progetto sperimentale aperto a tutti..

martedì 29 ottobre 2019

Le indicazioni della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti in tema di copertura finanziaria del servizio di trasporto scolastico

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti si è pronunciata sulla modalità di copertura finanziaria dei costi del servizio di trasporto scolastico e ha stabilito che gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge di bilancio 2019, nonché della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza. La Corte ha inoltre precisato che, nel rispetto di questi principi, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'amministrazione per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano. La questione di massima era stata sollevata dall'ANCI, legittimata a richiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie dall'art. 10-bis, D.L. n. 113/2016, convertito dalla L. n. 160/2016, che ha innovato l'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003.



da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000223864,__m=document

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